Le liti fiscali hanno sempre un costo anche per chi le vince.
E’ quindi interesse sia dell'Ufficio Tributi Comunale sia del
Contribuente che le controversie siano ridotte al minimo e che
il rapporto tributario venga definito in tempi ragionevoli con il
pagamento di quanto dovuto senza dover subire le incertezze dei giudizi.
Le strade che il contribuente può seguire per evitare la lite:
AUTOTUTELA
La c.d. autotutela: è il potere di autocorrezione di un atto che danneggia il
cittadino e che può essere assunto dall'amministrazione senza una decisione del giudice.
L'esercizio dell'autotutela sorge in tutti i casi di atti impositivi riconosciuti illegittimi
o errati su iniziativa del Comune o del contribuente.
L'autotutela su iniziativa del Comune
Il Comune può procedere d'ufficio, senza necessità di istanza di parte, all'annullamento,
alla revoca o alla rettifica di un avviso d'accertamento o di liquidazione illegittimo,
anche in pendenza di giudizio, di sentenza passata in giudicato per motivi di ordine
formale (inammissibilità irricevibilità, improcedibilità, ecc.) e in caso di non impugnabilità,
per i seguenti casi:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell'imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
Il Comune non procede all'annullamento d'ufficio,
o alla rinuncia all'imposizione in caso di atti impositivi,
per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione.
L'autotutela su iniziativa del contribuente
Il contribuente può richiedere mediante domanda l'annullamento,
la revoca o la rettifica di un atto impositivo: nella domanda
il contribuente dovrà illustrare le ragioni di fatto e di diritto che giustificano l'autotutela.
Nell'esercizio dell'autotutela è rilevante solo il riesame da parte del
Comune che ha emanato l'atto al quale è attribuito il solo e unico compito di verificare,
in modo del tutto autonomo e indipendente da altri eventi o comportamenti, se l'atto è legittimo o meno.
L'autotutela consente di ristabilire un corretto rapporto con il contribuente,
al quale non può essere chiesto di pagare dei tributi che non siano strettamente previsti dalla legge e dai regolamenti.
DEFINIZIONE AGEVOLATA
La definizione agevolata delle sanzioni:
"sconti" delle sanzioni (ridotte o eliminate in base al regolamento vigente),
rinunciando al ricorso.
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il ravvedimento operoso:
il contribuente può prevenire le contestazioni correggendo
di sua iniziativa le proprie irregolarità: in pratica è possibile regolarizzare le omissioni a
le irregolarità commesse con la dichiarazione o i pagamenti beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Dal primo febbraio 2011 è entrato in vigore il nuovo ravvedimento operoso così come modificato a
seguito della Finanziaria 2011 (L.220 del 13/12//2010): sono aumentate le sanzioni in caso di ritardato
versamento delle imposte a seconda delle diverse tipologie di ritardo nel pagamento;
oltre alla nuova misura delle sanzioni, andranno applicati gli interessi
legali con decorrenza dalla data originaria di scadenza.
ricorre quando l'obbligazione tributaria non a determinabile sulla base di elementi certi
un accordo tra le parti in causa,
nel caso in cui vi sia un contenzioso a seguito di un ricorso presentato alla
Commissione Tributaria Provinciale, la conciliazione giudiziale permette di chiuderlo
evitando il rischio e i costi del proseguimento della lite. Essa a applicabile
a tutte le controversie per le quali sono competenti le Commissioni Tributarie non oltre la prima udienza.
Nei casi in cui il contribuente è convinto della illegittimità o infondatezza della pretesa tributaria.
ecc... (V. art. 19 del D.lgs. 21.12.1992 n. 546)
Dottori commercialisti, Ragionieri, Avvocati, Funzionari di associazioni di categorie,
Ex Dirigenti dell’Amministrazione Finanziaria (V. art. 12 del D.lgs. 21.12.1992 n. 546).
Nel caso in cui le controversie riguardano tributi in contestazione di valore inferiore a € 2.582,28,
il contribuente può anche difendersi personalmente.