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COS'E' LA IUC?
Iuc - Imposta unica comunale (Imu - Tari - Tasi) L’ Imposta Unica Comunale - IUC - è stata introdotta con il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, il secondo relativo all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Per la TARI, i Comuni potranno, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, rimodulare la tassa e introdurre agevolazioni a favore dei contribuenti che versano in particolari condizioni di disagio economico. Le amministrazioni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico avranno, inoltre, la facoltà di applicare una tariffa avente natura di corrispettivo in luogo della TARI. La TASI, invece, sostituisce la componente della TARES relativa ai servizi indivisibili. Con la TASI vengono ampliate la potestà regolamentare e l'autonomia tributaria dei comuni. La TASI graverà sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti ad eccezione dei terreni agricoli non ricompresi nel presupposto impositivo. Inoltre, presenterà la stessa base imponibile dell’IMU con l’aliquota di base pari all’1 per mille. Analogamente a quanto previsto per la componente TARI, viene concessa ai Comuni la possibilità di introdurre agevolazioni (fino all’esenzione) a favore dei contribuenti meno abbienti. Ai fini di non aumentare il prelievo fiscale complessivo sui contribuenti è stato, inoltre, previsto che l’aliquota della TASI deve rispettare, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU.
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