Avvisi
GUIDA IMU

I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)




L’IMU sostituisce l’ICI a decorrere dal 2012 e si applica sul possesso di immobili: fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. A differenza dell’ICI, L’IMU si paga anche sull’abitazione principale.

COME SI CALCOLA L'IMPOSTA
Il valore dell’immobile deve essere moltiplicato per le seguenti aliquote d'imposta: • 0,76% - Aliquota base. Valida per tutti i casi tranne quelli sotto riportati. Il Comune può aumentare o diminuire l’aliquota fino a 0,3 punti percentuali. Questa aliquota potrebbe quindi variare da un minimo dello 0,46% ad un massimo dell’ 1,06% • 0,4% - Aliquota ridotta. Valida per l’abitazione principale. Il Comune può aumentare o diminuire l’aliquota fino a 0,2 punti percentuali. Questa aliquota potrebbe quindi variare da un minimo dello 0,2% ad un massimo dello 0,6%. • 0,2%- Aliquota per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola.Il Comune potrebbe diminuire questa aliquota fino allo 0,1%. Se il Comune non delibera aliquote diverse, si intendono vigenti le aliquote previste per legge.

COME SI CALCOLA IL VALORE DELL’IMMOBILE
La formula per il calcolo della base imponibile per un FABBRICATO fornito di rendita catastale sarà: (Rendita + Rivalutazione del 5%) x moltiplicatore Ecco i nuovi coefficienti o “moltiplicatori” in vigore dal 2012: • Categoria A - Abitazioni (da A/1 a A/9, escluso A/10) - 160 • Categoria A/10 - Uffici e studi privati - 80 • Categoria B - edifici pubblici, caserme, comunità - 140 • Categoria C/1 - Negozi e botteghe - 55 • Categorie C/2, C/6 e C/7 - Depositi, garage, tettoie - 160 • Categorie C/3, C/4 e C/5 - Laboratori per artigiani etc. - 140 • Categoria D - Edifici industriali e commerciali (escluso D/5) - 60 • Categoria D/5 - Istituti di credito e assicurazioni - 80 La formula per il calcolo della base imponibile per un TERRENO AGRICOLO sarà: (Reddito dominicale + Rivalutazione del 25%) x coefficiente 110 o 135 • 110 nel caso di terreno agricolo posseduto da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola (solo persone fisiche, non società). • 135 negli altri casi

CASI PARTICOLARI
AREE EDIFICABILI: per il calcolo della base imponibile delle aree edificabili, la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio, al 1° gennaio di ciascun anno d’imposta. FABBRICATI PRIVI DI RENDITA CATASTALE: si considera la rendita attribuita a fabbricati similari (rendita presunta) da trasformare in valore imponibile con i coefficienti indicati. FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO "D" PRIVI DI RENDITA CATASTALE E INTERAMENTE POSSEDUTI DA IMPRESE: il valore imponibile è quello che risulta dalle scritture contabili, debitamente aggiornato con i coefficienti fissati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.
AGEVOLAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Dal 2012, con l’IMU, l’abitazione principale torna ad essere oggetto d’imposta. Per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l'immobile , iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria. Sull’abitazione principale e sulla pertinenza classificata come sopra, l’imposta viene calcolata utilizzando l’aliquota ridotta: dall'imposta dovuta per l'immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00: la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e comunque fino ad un massimo di € 400,00.

QUANDO SI PAGA

Il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve avvenire in due rate di pari importo:  entro il 18 giugno: acconto determinato sulla base delle aliquote di legge  entro il 17 dicembre ricalcolo e conguaglio dell'imposta dovuta sulle base delle aliquote eventualmente rideterminate ATTENZIONE: L'Imu per l'abitazione principale (e pertinenze) si potrà pagare in tre rate: • il 33% entro il 18 giugno 2012 • il 33% entro il 17 settembre 2012 • il saldo, con l'eventuale conguaglio, entro il 17 dicembre 2012.

COME SI PAGA E A CHI SI PAGA
L'importo minimo al di sotto del quale il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento è di 12,00€ (il versamento minimo di 12 euro si riferisce all'imposta IMU nella sua globalità per il periodo d'imposta)
Il versamento dell'imposta è effettuato esclusivamente mediante modello F24 disponibile presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario. Ad eccezione dell’imposta relativa alle abitazioni principali e ai fabbricati strumentali all’attività agricola (il cui gettito va interamente ai Comuni), la norma dispone che è riservata allo Stato la metà dell’imposta dovuta per tutti gli immobili applicando alla base imponibile l’aliquota dello 0,76%. Si rende necessario pertanto calcolare esattamente l’importo da versare al Comune e l’importo da versare allo Stato. Con la Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 l’Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici tributo per il pagamento dell’IMU tramite il modello F24. Eccoli:

• 3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE • 3913 IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE • 3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE • 3915 IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO • 3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE • 3917 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO • 3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE • 3919 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO • 3923 IMU - imposta municipale propria - interessi da accertamento - COMUNE • 3924 IMU - imposta municipale propria - sanzioni da accertamento - COMUNE

QUAL E’ IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Entro 90 giorni dalla data in cui il possesso di immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. E’ fissato poi al 4 febbraio 2013 il termine per la presentazione delle dichiarazioni IMU sugli immobili per i quali l'obbligo di dichiarazione è sorto dal 1° gennaio 2012 in poi.

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