Avvisi
Come risolvere le liti fiscali

  Le liti fiscali hanno sempre un costo anche per chi le vince. E’ quindi interesse sia dell'Ufficio Tributi Comunale sia del Contribuente che le controversie siano ridotte al minimo e che il rapporto tributario venga definito in tempi ragionevoli con il pagamento di quanto dovuto senza dover subire le incertezze dei giudizi.

Le strade che il contribuente può seguire per evitare la lite:


    AUTOTUTELA


  La c.d. autotutela: è il potere di autocorrezione di un atto che danneggia il cittadino e che può essere assunto dall'amministrazione senza una decisione del giudice. L'esercizio dell'autotutela sorge in tutti i casi di atti impositivi riconosciuti illegittimi o errati su iniziativa del Comune o del contribuente.


  L'autotutela su iniziativa del Comune


  Il Comune può procedere d'ufficio, senza necessità di istanza di parte, all'annullamento, alla revoca o alla rettifica di un avviso d'accertamento o di liquidazione illegittimo, anche in pendenza di giudizio, di sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità irricevibilità, improcedibilità, ecc.) e in caso di non impugnabilità, per i seguenti casi:

  a) errore di persona;

  b) evidente errore logico o di calcolo;

  c) errore sul presupposto dell'imposta;

  d) doppia imposizione;

  e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;

  f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

  g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

  h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

  Il Comune non procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di atti impositivi, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione.


  L'autotutela su iniziativa del contribuente


  Il contribuente può richiedere mediante domanda l'annullamento, la revoca o la rettifica di un atto impositivo: nella domanda il contribuente dovrà illustrare le ragioni di fatto e di diritto che giustificano l'autotutela.

  Nell'esercizio dell'autotutela è rilevante solo il riesame da parte del Comune che ha emanato l'atto al quale è attribuito il solo e unico compito di verificare, in modo del tutto autonomo e indipendente da altri eventi o comportamenti, se l'atto è legittimo o meno.

  L'autotutela consente di ristabilire un corretto rapporto con il contribuente, al quale non può essere chiesto di pagare dei tributi che non siano strettamente previsti dalla legge e dai regolamenti.


    DEFINIZIONE AGEVOLATA


  La definizione agevolata delle sanzioni:

"sconti" delle sanzioni (ridotte o eliminate in base al regolamento vigente), rinunciando al ricorso.


    IL RAVVEDIMENTO OPEROSO


  Il ravvedimento operoso:

il contribuente può prevenire le contestazioni correggendo di sua iniziativa le proprie irregolarità: in pratica è possibile regolarizzare le omissioni a le irregolarità commesse con la dichiarazione o i pagamenti beneficiando della riduzione delle sanzioni.


    IL CONCORDATO FISCALE


  Il concordato fiscale:

ricorre quando l'obbligazione tributaria non a determinabile sulla base di elementi certi


    LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE


  La conciliazione giudiziale:

un accordo tra le parti in causa, nel caso in cui vi sia un contenzioso a seguito di un ricorso presentato alla Commissione Tributaria Provinciale, la conciliazione giudiziale permette di chiuderlo evitando il rischio e i costi del proseguimento della lite. Essa a applicabile a tutte le controversie per le quali sono competenti le Commissioni Tributarie non oltre la prima udienza.


    QUANDO SI E’ COSTRETTI A RICORRERE ?


Nei casi in cui il contribuente è convinto della illegittimità o infondatezza della pretesa tributaria.


    QUALI SONO GLI ATTI IMPUGNABILI ?


Gli avvisi di pagamento,

gli avvisi di accertamento,

i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni,

provvedimenti di diniego di agevolazioni e/o rimborsi,

ecc... (V. art. 19 del D.lgs. 21.12.1992 n. 546)


    CHI E' AUTORIZZATO A DIFENDERE ?


Dottori commercialisti, Ragionieri, Avvocati, Funzionari di associazioni di categorie, Ex Dirigenti dell’Amministrazione Finanziaria (V. art. 12 del D.lgs. 21.12.1992 n. 546).

Nel caso in cui le controversie riguardano tributi in contestazione di valore inferiore a € 2.582,28, il contribuente può anche difendersi personalmente.


    LE MODALITA' E I TERMINI PER RICORRERE

Il ricorso deve rispondere a precise regole secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

La notifica del ricorso deve essere effettuata entro 60 gg. dalla data di notificazione dell’atto impugnato, all’Ente Impositore (Comune) e al Concessionario per la Riscossione (GE.SE.T. Italia S.p.A.), secondo le norme degli artt. 137 e segg. del C.P.C. o mediante consegna diretta o spedizione in plico - senza busta - con avviso di A/R;

Successivamente entro 30 gg. dalla data della notifica del ricorso ai predetti Uffici, copia del ricorso con la prova dell’avvenuta notifica deve essere depositata dal ricorrente presso la Segreteria della Commissione Tributaria adita (Costituzione in giudizio), secondo le disposizioni dell'art. 22 del D.Lgs. 546/1992.


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